Approvazione tabelle millesimali

Il rompicapo dell'approvazione delle tabelle millesimali in un condominio che non le ha

Ormai dal 2010 (sent. SS.UU. n. 18477) la Cassazione afferma che "l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c."(così, da ultimo, Cass. 25 settembre 2013, n. 21950).

E proprio nella sentenza n. 18477 è contenuta la spiegazione alla risposta di cui sopra. Si legge in quella pronuncia che "la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti (sent. 25 gennaio 1990 n. 431; 20 gennaio 1977 n. 298; 3 gennaio 1977 n. 1; nel senso che non è richiesta la forma scritta per la rappresentanza di un condomino nell'assemblea nel caso in cui questa abbia per oggetto la approvazione delle tabelle millesimali, in quanto tale approvazione, quale atto di mera natura valutativa del patrimonio ai limitati effetti della distruzione del carico delle spese condominiali, nonchè della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, non è idonea a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti, cfr. sent.28 giugno 1979 n. 3634). 

Quando, poi, i condomini approvano la tabella che ha determinato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge non fanno altro che riconoscere l'esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione tra il valore della quota e quello del fabbricato; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge.

L'approvazione del risultato di una operazione tecnica non importa la risoluzione o la preventiva eliminazione di controversie, di discussioni o di dubbi: il valore di una cosa è quello che è e il suo accertamento non implica alcuna operazione volitiva, ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale".

Insomma le tabelle non creano valori ma li rendono solamente visibili. Sono un mezzo tecnico non un atto creativo. E se un qualcosa già esiste non basta prenderne atto servendosi di esso stesso per dargli validità? Diversamente si arriverebbe all'assurdo di dover creare un metodo ad hoc che potrebbe essere, poi, contestato se non tutti sono d'accordo.

Fonte
www.condominioweb.com

17/03/2015

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