Prestazione Energetica (APE)

L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA è il documento redatto da tecnico abilitato che classifica un edificio in base alle proprie caratteristiche e in relazione alle quali viene assegnata una classe energetica (da A+ a G).

La principale informazione riportata sull’APE è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, ovvero l’indicatore che in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe dell’edificio, in funzione del quale si rileva il consumo energetico.

Con l’approvazione da parte della Camera del ddl Destinazione Italia sono stati chiariti gli adempimenti da seguire in sede di stipula dei contratti e sono state altresì indicate con chiarezza le conseguenze che derivano dal mancato rispetto della normativa. La stessa infatti, prevede espressamente che debba essere inserita nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l'Attestato di Prestazione Energetica - (APE) - con la precisazione ulteriore di dover allegare una copia dell'APE al contratto.

A fronte di quanto sopra si prevede che negli atti di compravendita, sia in caso di mancanza della dichiarazione APE, sia in caso di mancata allegazione della stessa, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.

Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i 1.000 e i 4.000 euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà. In tutti questi casi, gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni non si applicano alle locazioni di edifici residenziali per un periodo di meno di quattro mesi all’anno.

Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.

  

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