Nello specifico la Cassazione ha affermato che "vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell'art. 907 cc, trattandosi di manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la illegittimità, ma nello spazio non condominiale".
E' ammessa, peraltro, l'installazione della canna fumaria in condominio su di un muro perimetrale dell'edificio, a patto che non ne venga alterata la destinazione comune e ostacolato l'utilizzo da parte degli altri condomini. L'illegittimità si rileva solo nei casi in cui essa leda al decoro architettonico dello stabile o arrechi danno alla salubrità dell'aria, a causa delle emissioni. Resta fermo, pertanto, il diritto di agire se si ritiene che dalla canna fumaria provengano immissioni intollerabili.