interventi edili e manutenzione di impianti
La legge finanziaria per il 2010 ha reso definitival'aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi. L'aliquota ridotta si applica tuttavia solo alle prestazioni che riguardano gli interventi di manutenzione delle parti comuni di condomini destinati prevalentemente adabitazione, cioe' edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e' destinata per oltre il 50% ad uso abitativo.
L'aliquota ridotta e' applicabile anche alle prestazioni di manutenzione di impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, ecc.Purtroppo l'aliquota ridotta non e' applicabile alle prestazioni dei professionisti (geometra, ingegnere, architetto, ecc.)e nemmeno alle prestazioni che non possono inquadrarsi nell'edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.
Anche le forniture di beni sono agevolate se rientrano in un contratto d'appalto. Unica limitazione e' quella relativamente ai cosiddetti beni significativi, ovvero tassativamente, ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza. In questi casi deve essere applicata l'Iva al 22% sulla parte di costo dei beni significativi eccedente l'importo della manodopera e degli altri beni. Questo vuol dire che nella maggior parte dei casi e' applicabile l'Iva al 10% all'intero corrispettivo.
Da notare che il valore di un bene significativo e' determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu' basso del costo di acquisto per il fornitore non puo' essere ben visto dall'amministrazione finanziaria in caso di controllo.