Si aggiunge un nuovo tassello all'orientamento giurisprudenziale di merito sulla conferma dell'amministratore di condominio, affermandone la legittimità assembleare con una maggioranza semplice
Il caso. L'assemblea di un Condominio palermitano veniva convocata per discutere e deliberare in (anche) in materia di “conferma dell'amministratore” (così, testualmente, recitava l'avviso di convocazione).
Costituitasi l'assemblea con un quorum di oltre n. 800 millesimi, l'approvazione dell'ordine del giorno di cui trattasi avveniva con maggioranza di appena n. 421 millesimi.
Il condòmino dissenziente impugnava la statuizione avanti al Tribunale affermandone l'invalidità, siccome adottata – a suo dire - con un quorum inferiore a quello previsto dalla legge (art. 1136, comma II e IV c.c.).
Il Condominio citato si costituiva in giudizio sostenendo, di contro, la perfetta legittimità della deliberazione.
La Sentenza. Il Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la Sentenza emessa in data 23/29 gennaio 2015 fa proprio quest'ultimo assunto, esprimendolo, sinteticamente, nei seguenti termini: …in seconda convocazione, la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell'assemblea sia per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'amministrazione ordinaria del condominio, tra le quali devono individuarsi gli oggetti posti all'ordine del giorno del 14.06.2014 (per la cronaca, si ripete,conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo per la costituzione dell'assemblea e 333,33 millesimi per l'approvazione degli oggetti posti all'Odg”.Dunque non può contestarsi la validità dell'adottata delibera”
Fonte www.condominioweb.com