Il TAR – Campania ha avuto modo di precisare che la presentazione di un’istanza di sanatoria successivamente all’impugnazione dell'ordinanza di demolizione, o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi, produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, pertanto, l'impugnazione stessa sarà improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
I giudici amministrativi hanno chiarito che ciò è dovuto dal fatto che il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla presentazione dell’istanza di sanatoria - sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità - comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4, Sentenza 7 marzo 2014, n. 1433