TAR CAMPANIA: i volumi destinati ad ospitare impianti tecnologici non hanno nessuna rilevanza urbanistica
I volumi tecnici non hanno nessun rilievo dal punto di vista urbanistico. Lo ha stabilito di recente il Tar Campania con la sentenza 645/2014.
Nel caso esaminato dal Tar, il tribunale si è dovuto pronunciare sulla concessione di un permesso di costruire in sanatoria per un ampliamento realizzato con l’obiettivo di ospitare degli impianti a servizio del fabbricato principale. A detta del Tar, quando si realizza l’ampliamento volumetrico di un vano tecnico, è possibile effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma, cioè dopo aver terminato l’intervento.
I giudici amministrativi hanno ricordato che, in base al D.lgs 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, data la peculiare destinazione funzionale dei volumi tecnici, è possibile concedere l’autorizzazione paesaggistica postuma a condizione che il manufatto non presenti elementi incompatibili o di estraneità con il paesaggio nel quale è destinato a collocarsi.
La Circolare del Segretario Generale 33/2009 ha poi precisato che per volume si intende qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente, indipendentemente dalla sua destinazione d'uso. La Circolare ha però aggiunto che da questa definizione sono esclusi i volumi tecnici.
Il Tar ha spiegato che, anche se la circolare non è vincolante, essa esprime un indirizzo interpretativo dato dall’Amministrazione. Per questo motivo i giudici hanno concluso per la compatibilità paesaggistica e la concessione della sanatoria.
Si tratta in particolare di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che non possono essere ubicati all'interno di questa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica.
Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2565 del 04/05/2010, aderendo peraltro ad un consolidato indirizzo della Giurisprudenza.
Sulla base delle motivazioni sopra esposta la Corte ha precisato che non può qualificarsi come volume tecnico il vano scale interno all'edificio, rilevando peraltro che nello specifico caso preso in esame la normativa tecnica allegata al piano regolatore impone chiaramente di computare nella superficie lorda di pavimento tutte le superfici contenute nei muri perimetrali della costruzione e quindi anche i vani scala chiusi.
Con la medesima pronuncia la Corte ha altresì precisato che la ristrutturazione del precedente fabbricato e il suo ampliamento, con conseguente maggior carico abitativo, rendono evidente l'interesse a ricorrere del proprietario dell'edificio confinante, il quale vanta ovviamente quale titolo di legittimazione uno stabile collegamento (la vicinanza) con l'area su cui il provvedimento impugnato interviene.